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News Marzo 2022
Cass. civ., Sez. II, 14/01/2022, n. 1143
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI › Forma
In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto" é quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 14 gennaio 2022, n. 1143.
Fonti: One Legale 2022
Quotidiano Giuridico, 2022
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/01/2022, n. 193
FALLIMENTO › Ammissione al passivo › (rivendicazione, restituzione e separazione)
La sopravvenuta confusione delle materialità delle monete metalliche raccolte su specifico incarico di varie banche da impresa richiesta dei servizi di prelievo, scorta, custodia, contazione e trattamento dei valori, poi entrata in amministrazione straordinaria, rende inaccoglibile la domanda di restituzione di tali beni fisicamente intesi ma giustifica l'ammissione al passivo del credito restitutorio in chirografo ai sensi dell'art. 103 l.fall: il fondamento della pretesa, sia pur residuale, derivava per il giudice di merito - nella specie - dalla conservazione del contante alla rinfusa, senza confusione patrimoniale con i beni della società di servizio ma con commistione dei versamenti effettuati per conto delle varie banche committenti. Ciò generava la formazione di un nuovo bene di proprietà comune, effetto dell'aggregazione delle singole consegne e soggetto alle regole dell'art. 939, comma 1, secondo periodo, c.c., scaturendone il diritto alla restituzione - su una comunione indivisa - di quanto affidato ed in proporzione a quanto residuato in capo alla procedura concorsuale. La Prima Sezione (enunciando l'indirizzo anche con le coeve ordinanze nn. 194 e 195 del medesimo giorno e, poi, n. 463 del 10 gennaio 2022) ha precisato la compatibilità della domanda di rivendica anche rispetto ai beni fungibili, nel presupposto che il passaggio di proprietà in favore di chi li riceve non sia sempre l'unica conseguenza della consegna originata da contratti che la contemplino e dunque dipendendo dalla facoltà o meno di servirsene. Ove non sia pattuita la facoltà d'uso, né sussista sicuro passaggio di proprietà, il deposito del danaro o altre cose fungibili realizza un deposito regolare, con obbligo di restituzione in natura ex art. 1766 c.c., cioè dello stesso genere, qualità e quantità. Così che lo spostamento fisico delle cose di genere verso un gruppo isolato di beni omogenei implica solo che la restituzione sia assoggettata alle regole proprie del nuovo raggruppamento. La circostanza giustifica pertanto, in capo al terzo che agisca in restituzione, non solo l'azione di rivendica ma altresì il diritto a far sciogliere il cd. mucchio determinato in cui sono confluite le cose fungibili, convergendo tale duplice tutela nella domanda concorsuale dell'art.
Fonti: One Legale 2022
Fallimento, 2022
Cass. civ., Sez. II, 14/01/2022, n. 1143
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI › Forma
In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto" é quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 14 gennaio 2022, n. 1143.
Fonti: One Legale 2022
Quotidiano Giuridico, 2022
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/01/2022, n. 193
FALLIMENTO › Ammissione al passivo › (rivendicazione, restituzione e separazione)
La sopravvenuta confusione delle materialità delle monete metalliche raccolte su specifico incarico di varie banche da impresa richiesta dei servizi di prelievo, scorta, custodia, contazione e trattamento dei valori, poi entrata in amministrazione straordinaria, rende inaccoglibile la domanda di restituzione di tali beni fisicamente intesi ma giustifica l'ammissione al passivo del credito restitutorio in chirografo ai sensi dell'art. 103 l.fall: il fondamento della pretesa, sia pur residuale, derivava per il giudice di merito - nella specie - dalla conservazione del contante alla rinfusa, senza confusione patrimoniale con i beni della società di servizio ma con commistione dei versamenti effettuati per conto delle varie banche committenti. Ciò generava la formazione di un nuovo bene di proprietà comune, effetto dell'aggregazione delle singole consegne e soggetto alle regole dell'art. 939, comma 1, secondo periodo, c.c., scaturendone il diritto alla restituzione - su una comunione indivisa - di quanto affidato ed in proporzione a quanto residuato in capo alla procedura concorsuale. La Prima Sezione (enunciando l'indirizzo anche con le coeve ordinanze nn. 194 e 195 del medesimo giorno e, poi, n. 463 del 10 gennaio 2022) ha precisato la compatibilità della domanda di rivendica anche rispetto ai beni fungibili, nel presupposto che il passaggio di proprietà in favore di chi li riceve non sia sempre l'unica conseguenza della consegna originata da contratti che la contemplino e dunque dipendendo dalla facoltà o meno di servirsene. Ove non sia pattuita la facoltà d'uso, né sussista sicuro passaggio di proprietà, il deposito del danaro o altre cose fungibili realizza un deposito regolare, con obbligo di restituzione in natura ex art. 1766 c.c., cioè dello stesso genere, qualità e quantità. Così che lo spostamento fisico delle cose di genere verso un gruppo isolato di beni omogenei implica solo che la restituzione sia assoggettata alle regole proprie del nuovo raggruppamento. La circostanza giustifica pertanto, in capo al terzo che agisca in restituzione, non solo l'azione di rivendica ma altresì il diritto a far sciogliere il cd. mucchio determinato in cui sono confluite le cose fungibili, convergendo tale duplice tutela nella domanda concorsuale dell'art.
Fonti: One Legale 2022
Fallimento, 2022