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2007 Settembre
News Novembre 2015
In materia di: GIUDIZIO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. V, 14-01-2015, n. 428
Giudizio (rapporto tra il giudizio civile e il penale)
Nell'ipotesi in cui due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento allo stesso rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica oppure alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale relativo ad entrambe le cause, formando la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude l'esame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.
Fonti: Leggi d’Italia – Studio legale (On Line) 2015
Massima redazionale, 2015
In materia di: GIUDIZIO (RAPPORTO)
App. Lecce Taranto, 15-01-2015
Giudizio (rapporto tra il giudizio civile e il penale)
Prove raccolte nel giudizio penale
In seno al procedimento civile, i rapporti ed i verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso, relativamente ai fatti che il pubblico ufficiale affermi di avere personalmente compiuto o constatato, mentre, per ciò che attiene alle altre circostanze di cui lo stesso pubblico ufficiale abbia avuto notizia da altre persone, i suindicati rapporti forniscono al giudice un materiale indiziario utilizzabile, se non superato da prova contraria.
Fonti: Leggi d’Italia – Studio legale (On Line) 2015
Massima redazionale, 2015
In materia di: MANDATO
Trib. Ivrea, 29-04-2015
Il mandato nell'interesse del terzo si distingue dal mandato a favore del terzo per struttura e scopo della pattuizione, cui consegue l'applicazione della disciplina dell'art. 1723 comma 2 c.c. piuttosto che di quella di cui all'art. 1411 c.c. Il mandato irrevocabile in favore del terzo si caratterizza per l'inserimento nella pattuizione contrattuale di una clausola o patto d'obbligo in base al quale il terzo è titolare di un diritto soggettivo all'adempimento di tale obbligo ne confronti dei soggetti obbligati. In altre parole, al fine di poter qualificare il mandato come contratto a favore di terzo è indispensabile che stipulante e promittente abbiano espressamente convenuto a beneficio di costui non un mero vantaggio di fatto, di natura eminentemente economica, ma l'attribuzione di un vero e proprio diritto soggettivo, eventualmente azionabile in giudizio in caso di inadempimento dell'obbligato.
Fonti: Leggi d’Italia – Studio legale (On Line) 2015
Massima redazionale, 2015
In materia di: GIUDIZIO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. V, 14-01-2015, n. 428
Giudizio (rapporto tra il giudizio civile e il penale)
Nell'ipotesi in cui due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento allo stesso rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica oppure alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale relativo ad entrambe le cause, formando la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude l'esame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.
Fonti: Leggi d’Italia – Studio legale (On Line) 2015
Massima redazionale, 2015
In materia di: GIUDIZIO (RAPPORTO)
App. Lecce Taranto, 15-01-2015
Giudizio (rapporto tra il giudizio civile e il penale)
Prove raccolte nel giudizio penale
In seno al procedimento civile, i rapporti ed i verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso, relativamente ai fatti che il pubblico ufficiale affermi di avere personalmente compiuto o constatato, mentre, per ciò che attiene alle altre circostanze di cui lo stesso pubblico ufficiale abbia avuto notizia da altre persone, i suindicati rapporti forniscono al giudice un materiale indiziario utilizzabile, se non superato da prova contraria.
Fonti: Leggi d’Italia – Studio legale (On Line) 2015
Massima redazionale, 2015
In materia di: MANDATO
Trib. Ivrea, 29-04-2015
Il mandato nell'interesse del terzo si distingue dal mandato a favore del terzo per struttura e scopo della pattuizione, cui consegue l'applicazione della disciplina dell'art. 1723 comma 2 c.c. piuttosto che di quella di cui all'art. 1411 c.c. Il mandato irrevocabile in favore del terzo si caratterizza per l'inserimento nella pattuizione contrattuale di una clausola o patto d'obbligo in base al quale il terzo è titolare di un diritto soggettivo all'adempimento di tale obbligo ne confronti dei soggetti obbligati. In altre parole, al fine di poter qualificare il mandato come contratto a favore di terzo è indispensabile che stipulante e promittente abbiano espressamente convenuto a beneficio di costui non un mero vantaggio di fatto, di natura eminentemente economica, ma l'attribuzione di un vero e proprio diritto soggettivo, eventualmente azionabile in giudizio in caso di inadempimento dell'obbligato.
Fonti: Leggi d’Italia – Studio legale (On Line) 2015
Massima redazionale, 2015