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News Dicembre 2011

In materia di: APPALTO
Cass. civ., sez. II, 02-08-2011, n. 16917.

In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell’appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore; ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest’ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell’adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione; a tale principio non si sottrae l’esperimento dell’azione per il pagamento dell’indennizzo spettante all’appaltatore in caso di recesso del committente, di cui all’art. 1671 c.c., rivestendo anche quest’ultima natura contrattuale.

Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2011, Appalto [0430], n. 34
In materia di: AGENZIA
Cass. civ., sez. II, 05-08-2011, n. 17063.

Il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. è elemento non già essenziale, ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, ben può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa, quale pattuizione che assume rilievo soprattutto nei casi in cui la previsione di specifiche zone di esplicazione del mandato agenziale evidenzi chiaramente la volontà di riservarle all’agente (nella specie, la suprema corte, applicando l’art. 384 c.p.c., ha corretto la motivazione della sentenza di merito là dove era stata esclusa l’esistenza di una clausola di esclusiva in ragione del fatto che, nel contratto di agenzia, non fosse contemplata una espressa pattuizione ad escludendum alios nei confronti dello stesso proponente).

Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2011, Agenzia [0240], n. 22
In materia di: PROPRIETA'
Cass. civ., sez. II, 05-08-2011, n. 17051.

Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale; spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell’ambito della normale tollerabilità.

Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2011, Proprietà (azioni a difesa) [5270], n. 9
Illustrated by Thierry Collet