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2007 Settembre
News Luglio 2010
In materia di: SERVITU'
Cass. civ., sez. II, 04-05-2010, n. 10746.
In tema di servitù, la trasformazione in porta di una finestra, la quale è destinata alla veduta verso l’immobile altrui, dà luogo al mutamento da servitù di veduta a servitù di passaggio, posto che la funzione precipua della porta è, appunto, il transito da un luogo all’altro (fattispecie relativa alla trasformazione di una finestra prospiciente un lastrico solare in porta-finestra).
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2010, Servitù [6180], n. 7
In materia di: CONTRATTO
Cass. civ., sez. III, 06-05-2010, n. 10956.
L’art. 1780 c.c., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l’obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso dell’affidamento di un’autovettura ad un’officina per la riparazione, in cui l’obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all’adempimento dell’obbligazione principale; nè la pattuizione del ritiro dell’autovettura entro un termine determinato - in mancanza di un apposito patto limitativo della responsabilità ai sensi dell’art. 1229 c.c. - vale a segnare il limite temporale della durata dell’obbligo di custodia assoggettato alla disciplina di cui all’art. 1780 c.c., per cui scaduto il termine la suddetta norma non opererebbe, in quanto, anche qualora venga fatta un’offerta della prestazione di consegna mediante intimazione, il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo del mutamento della distribuzione del rischio contrattuale, occorrendo a tal fine anche il deposito di cui all’art. 1210 c.c.
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2010, Deposito (contratto di) [2120], n. 4
In materia di: SUCCESSIONE EREDITARIA
T. Pistoia, 24-05-2010.
Il bene pervenuto per successione mortis causa in favore di un minore deve essere considerato come definitivamente acquisito al suo patrimonio, con conseguente competenza del giudice tutelare ad autorizzarne la vendita, quando dall’inventario non risultino creditori o legatari e non risultino notificate opposizioni da parte di questi ultimi.
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2010, Successione ereditaria [6570], n. 20
In materia di: SERVITU'
Cass. civ., sez. II, 04-05-2010, n. 10746.
In tema di servitù, la trasformazione in porta di una finestra, la quale è destinata alla veduta verso l’immobile altrui, dà luogo al mutamento da servitù di veduta a servitù di passaggio, posto che la funzione precipua della porta è, appunto, il transito da un luogo all’altro (fattispecie relativa alla trasformazione di una finestra prospiciente un lastrico solare in porta-finestra).
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2010, Servitù [6180], n. 7
In materia di: CONTRATTO
Cass. civ., sez. III, 06-05-2010, n. 10956.
L’art. 1780 c.c., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l’obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso dell’affidamento di un’autovettura ad un’officina per la riparazione, in cui l’obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all’adempimento dell’obbligazione principale; nè la pattuizione del ritiro dell’autovettura entro un termine determinato - in mancanza di un apposito patto limitativo della responsabilità ai sensi dell’art. 1229 c.c. - vale a segnare il limite temporale della durata dell’obbligo di custodia assoggettato alla disciplina di cui all’art. 1780 c.c., per cui scaduto il termine la suddetta norma non opererebbe, in quanto, anche qualora venga fatta un’offerta della prestazione di consegna mediante intimazione, il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo del mutamento della distribuzione del rischio contrattuale, occorrendo a tal fine anche il deposito di cui all’art. 1210 c.c.
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2010, Deposito (contratto di) [2120], n. 4
In materia di: SUCCESSIONE EREDITARIA
T. Pistoia, 24-05-2010.
Il bene pervenuto per successione mortis causa in favore di un minore deve essere considerato come definitivamente acquisito al suo patrimonio, con conseguente competenza del giudice tutelare ad autorizzarne la vendita, quando dall’inventario non risultino creditori o legatari e non risultino notificate opposizioni da parte di questi ultimi.
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2010, Successione ereditaria [6570], n. 20