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2007 Settembre
News Maggio 2009
In materia di: CONSULENTE TECNICO
Cass., sez. I, 09-01-2009, n. 282.
Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte; in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2009, Consulente tecnico [1650], n. 1
In materia di: CONCORRENZA
Cass., sez. I, 23-01-2009, n. 1744.
L’esercizio di una determinata attività commerciale nella stessa zona, o in locali vicini, ove è già esercitata da un concorrente, pur nel medesimo settore merceologico, non è vietato da alcuna norma, ed anzi è espressione del principio di libera concorrenza sul mercato, sicché non costituisce concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche.
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2009, Concorrenza (disciplina) [1510], n. 7
In materia di: TELEFONO E COMUNICAZIONI
Cass., sez. III, 13-02-2009, n. 3532.
La clausola, contenuta nelle condizioni generali del contratto di abbonamento al servizio telefonico, secondo cui le spese di spedizione delle bollette sono addebitate al cliente, non può essere considerata nulla per contrarietà a norma imperativa, posto che non sussiste alcun contrasto con la disposizione tributaria che vieta l’addebito delle spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità (nella specie, la suprema corte, una volta esclusa la predetta causa di nullità, ha demandato al giudice del rinvio il compito di vagliare l’efficacia della clausola contestata, in considerazione del fatto che le condizioni generali non facevano menzione della facoltà, riconosciuta all’utente dalle norme che regolamentano il servizio, di scegliere modalità alternative di ricezione della fattura).
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2009, Telefono e comunicazioni [6630], n. 1
In materia di: CONSULENTE TECNICO
Cass., sez. I, 09-01-2009, n. 282.
Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte; in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2009, Consulente tecnico [1650], n. 1
In materia di: CONCORRENZA
Cass., sez. I, 23-01-2009, n. 1744.
L’esercizio di una determinata attività commerciale nella stessa zona, o in locali vicini, ove è già esercitata da un concorrente, pur nel medesimo settore merceologico, non è vietato da alcuna norma, ed anzi è espressione del principio di libera concorrenza sul mercato, sicché non costituisce concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche.
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2009, Concorrenza (disciplina) [1510], n. 7
In materia di: TELEFONO E COMUNICAZIONI
Cass., sez. III, 13-02-2009, n. 3532.
La clausola, contenuta nelle condizioni generali del contratto di abbonamento al servizio telefonico, secondo cui le spese di spedizione delle bollette sono addebitate al cliente, non può essere considerata nulla per contrarietà a norma imperativa, posto che non sussiste alcun contrasto con la disposizione tributaria che vieta l’addebito delle spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità (nella specie, la suprema corte, una volta esclusa la predetta causa di nullità, ha demandato al giudice del rinvio il compito di vagliare l’efficacia della clausola contestata, in considerazione del fatto che le condizioni generali non facevano menzione della facoltà, riconosciuta all’utente dalle norme che regolamentano il servizio, di scegliere modalità alternative di ricezione della fattura).
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2009, Telefono e comunicazioni [6630], n. 1