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News Aprile 2019

Tribunale Milano Sez. VII Sent., 14/02/2019
APPALTO PRIVATO

in genere
Difformità e vizi dell'opera

In tema di appalto, quando sia richiesta l'eliminazione dei vizi per le opere già eseguite, ma non ancora ultimate, è esclusa l'operatività della speciale garanzia ex art. 1668 cod. civ., la quale presuppone il totale compimento dell'opera, mentre può essere fatta valere la comune responsabilità contrattuale ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., non preclusa dalle disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 cod. civ., in quali integrano, senza negarli, i normali rimedi in materia di inadempimento contrattuale.

Fonti: Leggi d’Italia – Studio legale (On Line) 2019
Massima redazionale, 2019
Cass. civ. Sez. I Ord., 30/01/2019, n. 2659
SOCIETA'

Amministratori
(azione di responsabilità contro gli)

In materia di responsabilità degli amministratori della società, qualora l'azione trovi fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2447 c.c., non è giustificata la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo accertati in sede fallimentare, non essendo configurabile l'intero passivo come frutto delle nuove operazioni intraprese dagli amministratori, dovendosi ascrivere lo stesso, almeno in parte, alle perdite pregresse che avevano logorato il capitale. (Nella specie la gravata pronuncia non si è attenuta all'esposto principio, avendo estrapolato dalla condanna dell'amministratore solo le perdite subite dalla società dopo la sua cessazione dalla carica, mentre avrebbe dovuto estendere la valutazione anche agli atti compiuti nel corso della gestione, stante l'inammissibilità della valutazione automatica del danno.

Fonti: Leggi d’Italia – Studio legale (On Line) 2019
Massima redazionale, 2019
Cass. civ. Sez. I Ord., 15/04/2019, n. 10523
FALLIMENTO

Istanze di fallimento
Società in genere

In tema di fallimento, il ricorso per la relativa dichiarazione, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere presentato dall'amministratore, dotato del potere di rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale, né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata. In proposito, il potere-dovere di presentare istanza di auto-fallimento deve essere riconosciuto anche al liquidatore, il quale, ai sensi dell'art. 2489, comma 1 c.c., è investito del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società.

Fonti: Leggi d’Italia – Studio legale (On Line) 2019
Massima redazionale, 2019
Illustrated by Thierry Collet