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2007 Settembre
News Gennaio 2013
In materia di: OBBLIGAZIONI IN GENERE
Cass. civ., sez. II, 09-11-2012, n. 19527.
Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca; l’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2013, Obbligazioni in genere [4500], n. 59
In materia di: PROPRIETA'
Cass. civ., sez. un., 13-11-2012, n. 19703.
Il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende l’alveo, cioè l’estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, e la spiaggia, cioè quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, che risultano necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività di accesso, sosta e transito (per trasporto, diporto, esercizio della pesca ecc.); a tal fine, l’alveo deve essere determinato con riferimento alle piene ordinarie allo sbocco del lago, e, quindi, mediante dati emergenti da rilevamenti costanti nel tempo, i quali siano idonei ad identificare la normale capacità del bacino idrografico, al di fuori di perturbamenti provocati da cause eccezionali; mentre la spiaggia, alla stregua della sua indicata natura, va individuata mediante accertamenti specifici, per ogni singolo tratto della riva, rivolti a stabilire, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, la porzione di terreno coinvolta dalle menzionate esigenze generali, non potendo, pertanto, essere globalmente ed indiscriminatamente classificata e perimetrata dall’amministrazione in base alla mera fissazione di una quota sul livello del mare.
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2013, Proprietà [5260], n. 29
In materia di: CONTRATTO IN GENERE
Cass. civ., sez. II, 23-11-2012, n. 20742.
Non determina la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., la diffida con la quale un contraente intimi all’altro di adempiere la prestazione in misura superiore al dovuto.
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2013, Contratto in genere [1740], n. 407
In materia di: OBBLIGAZIONI IN GENERE
Cass. civ., sez. II, 09-11-2012, n. 19527.
Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca; l’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2013, Obbligazioni in genere [4500], n. 59
In materia di: PROPRIETA'
Cass. civ., sez. un., 13-11-2012, n. 19703.
Il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende l’alveo, cioè l’estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, e la spiaggia, cioè quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, che risultano necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività di accesso, sosta e transito (per trasporto, diporto, esercizio della pesca ecc.); a tal fine, l’alveo deve essere determinato con riferimento alle piene ordinarie allo sbocco del lago, e, quindi, mediante dati emergenti da rilevamenti costanti nel tempo, i quali siano idonei ad identificare la normale capacità del bacino idrografico, al di fuori di perturbamenti provocati da cause eccezionali; mentre la spiaggia, alla stregua della sua indicata natura, va individuata mediante accertamenti specifici, per ogni singolo tratto della riva, rivolti a stabilire, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, la porzione di terreno coinvolta dalle menzionate esigenze generali, non potendo, pertanto, essere globalmente ed indiscriminatamente classificata e perimetrata dall’amministrazione in base alla mera fissazione di una quota sul livello del mare.
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2013, Proprietà [5260], n. 29
In materia di: CONTRATTO IN GENERE
Cass. civ., sez. II, 23-11-2012, n. 20742.
Non determina la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., la diffida con la quale un contraente intimi all’altro di adempiere la prestazione in misura superiore al dovuto.
Fonti: Repertorio del Foro Italiano (On Line) 2013, Contratto in genere [1740], n. 407